Il sistema di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione.

      

INTRODUZIONE

Il Decreto Ministeriale n.166 del 25 maggio 2001 "Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale" individua, a livello nazionale, le modalità operative e i requisiti che devono essere soddisfatti da tutte le strutture pubbliche e private che utilizzano risorse pubbliche per lo svolgimento di attività di formazione e/o orientamento. Il Decreto, con gli allegati 1, 2 e 3, è lo strumento attuativo di quanto stabilito nell'’Allegato A dell’Accordo Stato - Regioni del 18.2.2000 e definisce un "modello operativo" di accreditamento. Alle singole Regioni è demandata l’applicazione reale del modello, anche mediante l’individuazione di requisiti, indicatori e parametri aggiuntivi.

L'accreditamento è un atto con cui le Regioni riconoscono ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare iniziative di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche  e costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi di orientamento e di formazione. 

CHI ACCREDITA

I soggetti responsabili dell'accreditamento sono le Regioni (relativamente all’offerta formativa programmata sul proprio territorio) che individuano un modello regionale di accreditamento . Per le attività necessarie a condurre l'iter di accreditamento, le Regioni possono avvalersi di risorse esterne purché, come cita il comma 2 dell'art. 4 del D.M n° 166 del 25/05/2001,  "siano garantite l’indipendenza o “terzietà” rispetto agli organismi da accreditare e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza".

CHI VIENE ACCREDITATO

Ad essere accreditati sono le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche.

Non sono soggetti all'accreditamento:

a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale.
b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.

Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.

LE TIPOLOGIE DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione ad una o a tutte e due delle seguenti tipologie di attività:

  • orientamento: interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all’inserimento occupazionale.

 

  • formazione professionale: interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.

Per le attività di formazione professionale inoltre vengono individuate tre macrotipologie formative:


a)  obbligo formativo: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art.68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di  formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;


b) formazione superiore:  comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;


c) formazione continua, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad  apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.

Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.

I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Per poter essere accreditate le sedi operative devono (art.6): garantire una serie di requisiti indicati nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n.166/2001 relativi a:

   a. capacità gestionali (a1) e logistiche (a2)

   b. situazione economica

   c. competenze professionali

   d. livelli di efficacia e efficienza nelle attività precedentemente realizzate

   e. interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

Ulteriori requisiti che possono essere individuati a livello regionale.

Le sedi operative in possesso di certificazione di qualità a norma ISO 9001 o sistemi equipollenti possono essere accreditate con una procedura semplificata

 

I requisiti specificati nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n.166/2001

IL RAPPORTO TRA ACCREDITAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA'

Le sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo potranno essere accreditate con una procedura che preveda solo la verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri:

   d. livelli di efficacia e efficienza nelle attività precedentemente realizzate

   e. interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

e il controllo (le cui modalità sono individuate dalle singole Regioni) del possesso degli indicatori relativi ai criteri:

   a. capacità gestionali (a1) e logistiche (a2)

   b. situazione economica

   c. competenze professionali

non compresi compiutamente nel sistema di qualità e specificati nell'Allegato 3.

Allegato 3: Elenco delle procedure che le sedi certificate Sistema Qualità ISO 9001 devono sottoporre a controllo per l'accreditamento

La certificazione, per consentire l’iter previsto nel comma precedente, deve essere  rilasciata, per ISO 9001, da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation) e, per sistemi equipollenti, da analoghe strutture.

LE PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

Le procedure vengono stabilite a livello regionale, comunque possono essere ricondotte a quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto Ministeriale n.166/2001:

Art. 8
Procedure per l'accreditamento

1. L'organismo di formazione che intende accreditare una propria sede operativa presenta domanda direttamente alla Regione, specificando se è in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da un organismo accreditato da SINCERT o da altri organismi equivalenti.

2. Dalla data della richiesta dell’accreditamento, le sedi operative potranno usufruire di azioni di sostegno previste dalle Regioni, con particolare riferimento alla formazione degli operatori.

3. Il procedimento che porta al rilascio dell'accreditamento si avvale:
    a) di una verifica istruttoria, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta;
    b) di una verifica in loco, nella quale si accerta la conformità e l’operatività rispetto ai requisiti prescritti.
Le modalità e l’organizzazione di tali controlli sono specificati dalle Regioni.

4. Le Regioni segnalano al Ministero gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 6, comma 2.

5. Le sedi operative accreditate, con la specificazione della tipologia di accreditamento, verranno inserite in un apposito elenco regionale, che verrà aggiornato in modo ricorrente.

6. Alle strutture cui appartengono le sedi che non ottengono il rilascio dell’accreditamento devono essere comunicate le situazioni di non conformità ai requisiti previsti.

7. Dell’avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell’inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale.

I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

La normativa di riferimento a livello nazionale:

Per la normativa di riferimento a livello regionale si rimanda alle aree regionali.