|
Il sistema di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione. |
|
Il Decreto Ministeriale n.166 del 25 maggio 2001 "Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale" individua, a livello nazionale, le modalità operative e i requisiti che devono essere soddisfatti da tutte le strutture pubbliche e private che utilizzano risorse pubbliche per lo svolgimento di attività di formazione e/o orientamento. Il Decreto, con gli allegati 1, 2 e 3, è lo strumento attuativo di quanto stabilito nell'’Allegato A dell’Accordo Stato - Regioni del 18.2.2000 e definisce un "modello operativo" di accreditamento. Alle singole Regioni è demandata l’applicazione reale del modello, anche mediante l’individuazione di requisiti, indicatori e parametri aggiuntivi. L'accreditamento è un atto con cui le Regioni riconoscono ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare iniziative di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche e costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi di orientamento e di formazione.
I soggetti responsabili dell'accreditamento sono le Regioni (relativamente all’offerta formativa programmata sul proprio territorio) che individuano un modello regionale di accreditamento . Per le attività necessarie a condurre l'iter di accreditamento, le Regioni possono avvalersi di risorse esterne purché, come cita il comma 2 dell'art. 4 del D.M n° 166 del 25/05/2001, "siano garantite l’indipendenza o “terzietà” rispetto agli organismi da accreditare e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza".
Ad essere accreditati sono le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche. Non sono soggetti all'accreditamento:
Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.
L'accreditamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione ad una o a tutte e due delle seguenti tipologie di attività:
Per le attività di formazione professionale inoltre vengono individuate tre macrotipologie formative:
Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.
Per poter essere accreditate le sedi operative devono (art.6): garantire una serie di requisiti indicati nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n.166/2001 relativi a: a. capacità gestionali (a1) e logistiche (a2) b. situazione economica c. competenze professionali d. livelli di efficacia e efficienza nelle attività precedentemente realizzate e. interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio Ulteriori requisiti che possono essere individuati a livello regionale. Le sedi operative in possesso di certificazione di qualità a norma ISO 9001 o sistemi equipollenti possono essere accreditate con una procedura semplificata
I requisiti specificati nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n.166/2001
Le sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo potranno essere accreditate con una procedura che preveda solo la verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri: d. livelli di efficacia e efficienza nelle attività precedentemente realizzate e. interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio e il controllo (le cui modalità sono individuate dalle singole Regioni) del possesso degli indicatori relativi ai criteri: a. capacità gestionali (a1) e logistiche (a2) b. situazione economica c. competenze professionali non compresi compiutamente nel sistema di qualità e specificati nell'Allegato 3. La certificazione, per consentire l’iter previsto nel comma precedente, deve essere rilasciata, per ISO 9001, da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation) e, per sistemi equipollenti, da analoghe strutture.
Le procedure vengono stabilite a livello regionale, comunque possono essere ricondotte a quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto Ministeriale n.166/2001:
Art. 8 1. L'organismo di formazione che intende accreditare una propria sede operativa presenta domanda direttamente alla Regione, specificando se è in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da un organismo accreditato da SINCERT o da altri organismi equivalenti. 2. Dalla data della richiesta dell’accreditamento, le sedi operative potranno usufruire di azioni di sostegno previste dalle Regioni, con particolare riferimento alla formazione degli operatori.
3. Il procedimento che porta
al rilascio dell'accreditamento si avvale: 4. Le Regioni segnalano al Ministero gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 6, comma 2. 5. Le sedi operative accreditate, con la specificazione della tipologia di accreditamento, verranno inserite in un apposito elenco regionale, che verrà aggiornato in modo ricorrente. 6. Alle strutture cui appartengono le sedi che non ottengono il rilascio dell’accreditamento devono essere comunicate le situazioni di non conformità ai requisiti previsti. 7. Dell’avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell’inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale.
La normativa di riferimento a livello nazionale:
Per la normativa di riferimento a livello regionale si rimanda alle aree regionali. |